ORDINANZA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Ordinanza di divieto d'installazione sorgenti di cui art. 23, comma 1 del nuovo codice della strada.

COMUNE DI DESENZANO

Ordinanza per divieto di installazione sorgenti di cui art. 23, comma 1 del nuovo codice della strada.

Ordinanza No. 178 del 15/09/1995

 

IL SINDACO

1. Richiamato l’art. 23 del nuovo Codice della strada  D.Lgs.30/04/1992, n.285 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto delcomma 1, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare ... sorgenti luminosevisibili dai veicoli transitanti sulle strade, che possono  arrecare disturbo visivoagli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per lasicurezza della circolazione;

2. Accertato che è ormai consolidata e diffusa abitudine di installare,solitamente in corrispondenza di locali che svolgono la loro attività di notte, potentifari che nel periodo notturno proiettano verso l’esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare elocalizzare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadiniedegli utenti della strada;

Constatato però che essi, proprio in relazione alla loro natura, allespecifiche ed alle caratteristiche sopra elencate, possono arrecare disturbo visivo aquanti percorrono le strade e, soprattutto, distrarne l’attenzione con conseguentepericolo per la sicurezza della circolazione;

Ravvisata la necessità di VIETARE su tutto il territorio comunalel’installazione di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi lesituazioni di disturbo e di pericolo vietate dall’art. 23, comma 1 del nuovo Codice della strada sopra citato; 

Visto l’art. 23, comma I del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recanteil nuovo codice della strada e le sue modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 38 della Legge 08/06/1990, n. 142;

ORDINA

1. E'  VIETATA, su tutto il territorio comunale, l'installazionedelle sorgenti luminose sopra indicate;

2. SI DA' TEMPO 30 (TRENTA) GIORNI dalla data di pubblicazione dellapresente all’Albo pretorio per la rimozione di quelle che risultano già installate.


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Pagina caricata in rete: 18 maggio 1999; ultimo aggiornamento: 23 settembre 2004