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REGOLAMENTO COMUNALE SULL’INQUINAMENTO LUMINOSO
Testo base preparato dalla commissione I.L. dell'UAI

COMUNE DI _________________

Deliberazione n° ____ / 2003

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO OPPORTUNO esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;

VISTE le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna elaborate dall'Unione Astrofili Italiani e dal Dark Sky Association, le norme UNI - CEI, gli articoli n° 23, 47 e 51 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna elaborato dall'U.T.C., contenente norme per il contenimento del consumo energetico e dell'inquinamento luminoso, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

RITENUTO detto Regolamento meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Approvare Il "Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso" allegato alla presente deliberazione.è approvato.

2. Rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg. dalla esecutività della presente deliberazione.

 

 

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

ART. 1 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A. Gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, in caso di ricostruzione radicale di tutto l'impianto o sostituzione parziale dei corpi illuminanti, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2.

B. Gli impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) o dalla Polizia Municipale (anche su segnalazione delle locali associazioni di astrofili, se presenti), se pubblici dovranno essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili se privati dovranno essere messi a norma entro e non oltre 360 gg. dalla data della segnalazione della Polizia Municipale o dell' U.T.C. al titolare dell'impianto. Le sostituzioni o le messe a norma dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2 seguente.

C. Entro (60) sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31 Agosto, il periodo invernale dal 20 Dicembre al 10 Gennaio dell'anno successivo, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale). Fanno eccezione, inoltre, le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

D. Entro (60) sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto, quali i fari, fari "Laser" e le giostre luminose. E' vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sullo stesso territorio, sia di giorno sia di notte.

 

ART. 2 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione, degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l'esercizio e la manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione, nel rispetto primario della normativa antinquinamento luminoso del presente Regolamento. In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, dovranno essere costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo sia con l'ottica di cui al comma 2.E parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e motivati dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi all'U.T.C.
Per le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione si assumono come limite massimo gli stessi valori riportati sulla attuale Norma UNI 10439 ed i suddetti valori, nel caso di modifica della Norma, potranno variare in diminuzione e mai in aumento.

B. E' vietato installare sorgenti luminose che provochino l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all'interno di immobili abitati, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitino.

C. È vietato l'uso di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse sia le lampade agli alogenuri solo per applicazioni particolari quali quelle previste al comma 2H o al comma "L sia le lampade elettroniche a basso consumo di cui al comma 2F.

D. Tutte le lampade dei lampioni stradali e non, dovranno essere al sodio ad alta pressione aventi un'efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi all'U.T.C. Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un'efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi all'U.T.C.
È' lasciata libera scelta circa l'uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione, pur consigliando le lampade al sodio a bassa pressione per le zone periferiche, depositi o scali, svincoli autostradali, industrie, cimiteri, distributori di benzina.

E. Tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari dovranno avere caratteristiche "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico" come di seguito definite:

F. È vietato l'uso di apparecchi di illuminazione altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne non schermate, ottiche aperte, insegne luminose con fascio luminoso verso l'alto.
Sono ammessi globi luminosi dotati di adeguato schermo non riflettente verso l'alto o lanterne schermate dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovranno riflettere la luce verso terra.
Sia per i globi che per le lanterne schermate è obbligatorio l'uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto 2.D di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti sia globi che lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero ridotto, come ad esempio per i giardini privati, sono ammesse le lampade elettroniche a basso consumo.
Sono ammesse le insegne a muro dotate di paraluce schermante orizzontale lungo quanto l'insegna e profondo una volta e mezza la profondità dell'insegna stessa o comunque schermate mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Le insegne verticali su palo devono essere dotate sia di uno schermo orizzontale che di schermi verticali di profondità pari alla profondità dell'insegna stessa o comunque mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Per schermo si intende anche un elemento edile od altro materiale disaccoppiato dall'insegna stessa, tipo pensilina, balcone. Le insegne a giorno, non dotate di luce propria, dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso, con una inclinazione delle ottiche dei faretti non superiore a 30° rispetto alla verticale al terreno.

G. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o le seguenti zone: incroci stradali, nodi ferroviari, porti, aeroporti, per i quali tale norma è facoltativa, dovranno essere equipaggiati con riduttori di flusso luminoso, in grado di ridurre il flusso emesso dalle lampade dal 30 al 50 percento del valore nominale, dopo le ore 23:00 nel periodo dell'ora solare e dopo le 24:00 nel periodo dell'ora legale.

H. Per l'illuminazione monumentale è consentita la tecnica di illuminazione radente dall'alto verso il basso con lampade del tipo del punto 2.D. È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto solo per monumenti e/o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel qual caso i fasci di luce dovranno comunque essere proiettati con precisione sulle superfici da illuminare (il flusso non interessato dall'edificio o da altri ostacoli fissi deve essere inferiore al 10 % del flusso emesso dagli apparecchi illuminanti); in questo caso si possono usare lampade agli alogenuri. Nei casi particolari per i quali non si riesce a rientrare nel 10 % a causa della particolare forma del soggetto da illuminare, il progettista dovrà motivare il superamento di tale valore con apposita relazione da presentarsi all'U.T.C.
La luminanza massima ammessa è di 1 cd/m2.

I. Gli impianti di cui al punto 2.E non potranno superare l'intensità luminosa massima di 0 Candele per 1000 Lumen a 90° ed oltre rispetto alla verticale al terreno; sono escluse le lanterne schermate, i globi luminosi schermati, i fari, i proiettori delle torri faro e le torri faro stesse purché per tali impianti l'intensità luminosa non superi le 30 Candele per 1000 Lumen a 90° ed oltre rispetto alla verticale al terreno.

J. È vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto, quali i fari, fari "Laser", giostre luminose. E' vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sul territorio stesso, sia di giorno sia notte.

K. Tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31 Agosto, il periodo invernale dal 20 Dicembre al 10 Gennaio dell'anno successivo, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale). Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

L. I fari su palo o su parete debbono essere asimmetrici e con l'ottica parallela al terreno. E' ammessa deroga per i fari simmetrici purché l'ottica sia rivolta verso il basso ed abbia un'inclinazione massima di 30° rispetto alla verticale al terreno.
I campi sportivi e gli stadi devono essere illuminati con fari asimmetrici con l'integrazione di fari simmetrici (inclinati verso il basso, direzionali e muniti di appositi schermi atti a ridurre al massimo l'emissione di luce verso l'alto e fuori dalla struttura sportiva), laddove i fari asimmetrici non riescano ad illuminare a sufficienza tutta l'area richiesta.

M. Le zone adiacenti il cimitero Comunale ed il cimitero stesso, vista la sacralità ed austerità del luogo, dovranno essere illuminate esclusivamente con lampade al sodio a bassa pressione od in via subordinata con lampade al sodio ad alta pressione e con corpi illuminanti di cui al comma 2E (sono escluse le torri faro ed i fari). I valori di luminanza (Cd/m2) non possono superare il valore di 0,5 Cd/m2

 

ART. 3 - Regime autorizzativo.

A. Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi illuminazione di cui agli artt. 1 e 2, i soggetti privati o pubblici devono predisporre ed inviare all'U.T.C. apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti del presente Regolamento.

B. L'U.T.C. trasmette copia del progetto alle locali associazioni di astrofili, ove presenti, per un parere consultivo, che dovrà essere espresso entro 15 giorni dalla data di invio, trascorsi i quali, in caso di mancato riscontro, detto parere dovrà intendersi favorevole.
Successivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta l'U.T.C. autorizza o meno l'esecuzione dell'opera. Il diniego dovrà essere circostanziatamente motivato.

C. In sede di rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie, l'Ufficio Tecnico dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti d'illuminazione esterna e di eventuali insegne pubblicitarie previsti nei progetti con gli stessi vincoli.

D. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all'Ufficio Tecnico competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

E. L'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante un'apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento. La certificazione avrà valore legale di corrispondenza dell'impianto al presente Regolamento nel caso di controllo da parte della Polizia Municipale.

 

ART. 4- Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso.

Per la migliore conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) o dalla Sezione Italiana dell'International Dark-Sky Association (IDA) o da Cielo Buio.
In particolare, le locali Associazioni di astrofili, se esistenti, possono provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate.
Il controllo dell'applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato al Corpo di Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o delle locali Associazioni sopra menzionate.
Il Comune, anche di concerto con le Associazioni locali di astrofili e/o con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani e/o con Sezione Italiana dell'International Dark-Sky Association (IDA) e/o con Cielo Buio ed altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.

 

ART. 5 - Sanzioni e disposizioni finali

A. Il titolare di un'impianto di illuminazione che contravviene alle norme degli articoli 1 e 2, incorre nella sanzione amministrativa da Euro 77,47 a Euro 464,81 per ogni punto luce. Se trattasi di impianti di cui ai commi 1D e 2J, oltre la suddetta sanzione, è d'obbligo spengere l'impianto all'atto dell'elevazione del verbale. Tutti gli altri impianti non in regola, debbono essere messi a norma entro e non oltre 180 gg. dalla data di elevazione del verbale. Nei casi particolari di entrata in funzione di impianti di illuminazione che, oltre a contravvenire le norme del presente Regolamento, dovessero devastare il territorio e l'ambiente circostante a causa della potenza installata e per la la vastità del territorio occupato, oltre le sanzioni previste dal presente comma e dal comma 5C, è facoltà del Sindaco emettere un'ordinanza di spegnimento dell'impianto; l'impianto rimarrà spento fino alla messa a norma.

C. Chiunque progetta e/o realizza impianti contravvenendo le norme previste agli Art. 1 e 2 del presente Regolamento e/o l'iter previsto dall'Art.3, incorre nella sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 309,87, per ogni punto luce non conforme.

I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.

 

 

FINANZIAMENTI RIGUARDO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO E CONTRO L'INQUINAMENTO LUMINOSO.

Riguardo ai finanziamenti, ci sono 4 strade da seguire con oggetto il risparmio energetico, sempreché gli impianti siano tali:
- finanziamenti europei, ad esempio:
1) energia ed ambiente: "/fesr-obiettivo1, life, quinto programma a favore dell'ambiente, save II";
2) programmi di sviluppo regionale: "fesr - obiettivo1, pop Regione siciliana ob.1)
- finanziamenti regionali;
- finanziamenti provinciali (le provincie hanno competenze sull'ambiente quindi si deve presentare il progetto come lotta all'inquinamento luminoso);
- convenzioni fra Comuni e privati (fra proprietari degli impianti industriali insistenti sul territorio Comunale ed il Comune); ad esempio a Civitavecchia c'è la convenzione con l'ENEL per diversi miliardi all'anno (non solo per il risparmio energetico).

 

 

Effettua il download del documento: regocomu.doc (45 KB); cortesia dell'UAI.


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Pagina caricata in rete: 31 gennaio 2001; ultimo aggiornamento: 4 marzo 2003